CIRCOLARE n. 29/2025 – Nuova Norma CEI 11-27

DOVE SI COLLOCA LA NORMA E IL RELATIVO UTILIZZO?

CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.


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