CIRCOLARE n. 53/2020 – 21 dicembre 2020
A decorrere dal 5 gennaio 2021, le aziende fornitrici di articoli
• produttori e assemblatori dell’UE
• importatori nella UE
• distributori in UE di articoli e altri attori che immettono articoli sul mercato
contenenti una o più sostanze SVHC in concentrazione > 0,1 % p/p (sostanze estremamente preoccupanti riportate in Candidate List, la lista delle sostanze candidate ad essere incluse nell’allegato XIV delle sostanze soggette ad autorizzazione REACH) dovranno fornire all’Agenzia ECHA le informazioni di cui all’art. 33, c.1 di REACH sufficienti a consentire la sicurezza d’uso degli articoli stessi …