ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A CAMPI ELETTROMAGNETICI

La Ares supporta i Datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori di tutte le attività svolte in prossimità di sorgenti di campo elettrico e magnetico (da 0 Hz a 300 GHz), significative quali:
- ATTIVITÀ INDUSTRIALI E O ARTIGIANALI: macchine per riscaldamento di tipo induttivo per trattamenti termici; macchine per riscaldamento di tipo capacitivo o dielettrico; bagni galvanici, forni a microonde per impiego industriale; controllori per azionamento motori; attrezzature e macchinari operanti a frequenze industriali, quadri elettrici, impianti idro-termoelettrici e di cogenerazione, cabine di trasformazione, azionamento motori in corrente continua e alternata, impianti di saldatura, magnetoscopi…
- ATTIVITÀ TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE: strumenti elettromedicali di diagnostica: termografia a microonde, ecografi ad effetto Doppler, risonanza magnetica nucleare; strumenti elettromedicali di terapia:
- MARCONITERAPIA / RADARTERAPIA; trattamento sangue, sterilizzazione, macchine per diatermia,ipertermia, bisturi…
- ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLE TELECOMUNICAZIONI, RADIOLOCALIZZAZIONE, TELERILEVAMENTO: collegamenti radiotelefonici; comunicazioni con dispositivi mobili; diffusore radio e televisione; radiolocalizzazione e telerilevamenti.
- ATTIVITÀ IN UFFICIO: trasformatori, stufe ad induzione per il riscaldamento, dispositivi per la trasmissione dati senza cavo, apparecchi con schermi video, sistemi di allarme, VDT, stampanti laser.
- DISPOSITIVI ANTITACCHEGGIO: varchi e barriere magnetiche.
Servizi offerti dalla Ares:
- individuazione delle sorgenti di campi elettromagnetici che possono costituire fonte di pericolo
- rilievi strumentali dei livelli di campo elettrico e magnetico in interno (reparti aziendali, uffici…) o in
- esterno nel range di frequenza 5 Hz 3 GHz
- analisi dei risultati e confronto con i limiti previsti dalla normativa attualmente in vigore
- valutazione del rischio relativo all’esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici in ambiente di lavoro
- stesura relazione tecnica da allegare alla valutazione generale dei rischi
- definizione della necessità di eventuali interventi per la riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici o della tutela dei lavoratori
- consulenze ed assistenza ai servizi aziendali interni
- mappature aziendali
- incontri di formazione per lavoratori e quadri aziendali
PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Lgs. N. 81/08 s.m.i – Sezione II – Valutazione dei rischi
√ Valutare tutti i rischi – Art. 28 comma 1
D. Lgs. N. 81/08 s.m.i – Capo IV –
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici dovuti agli effetti nocivi a breve
termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento
di energia, e da correnti di contatto – Art. 206
Valutare i rischi e, quando necessario, misurare e calcolare i livelli dei campi elettromagnetici e di esposizione, da confrontare con i valori limite di azione e di esposizione come definiti all’art. 207 e richiamati Proteggere dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori all’art. 208;
Valutare eventuali effetti indiretti – Art. 209
A seguito della valutazione qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, dimostrare che i valori limite di esposizione non sono superati; in caso non sia possibile, elaborare ed applicare un programma d’azione – Art. 210
Il programma d’azione comprende altri metodi di lavoro per una minore esposizione (limitazione della durata dell’esposizione); una scelta di attrezzature con minore emissione di campi elettromagnetici (limitazione dell’intensità dell’esposizione); le misure tecniche per ridurre l’emissione di campi elettromagnetici quali dispositivi di sicurezza, le schermature o analoghi meccanismi di protezione della salute, appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro dei luoghi e delle postazioni di lavoro – Art. 210
Indicare con un’apposita segnaletica i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione, a meno che sia possibile dimostrare che i valori limite di esposizione non sono superati – Art. 210
Effettuare periodicamente la sorveglianza sanitaria, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori – Art. 211
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